La nuova normativa su revisione e controllo delle S.r.l., ex art. 379 del DLgs. 14/2019, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, è in vigore dal 16 marzo 2019 (ex art. 389 co. 2 del DLgs. 14/2019).
È lo stesso art. 379 del DLgs. 14/2019, peraltro, al comma 3, a precisare che le società costituite alla suddetta data, quando ricorrono i nuovi requisiti, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data (ovvero entro il 16 dicembre 2019).
Pertanto, fino a quella data gli statuti difformi dalle nuove norme continueranno a essere pienamente vigenti; mentre le società disciplinate da statuti che non contengono norme da modificare (e che, quindi, tacitamente o esplicitamente, si rimettono alla legge) sono immediatamente disciplinate dalle nuove regole.
Al riguardo, si ricorda che in ottemperanza a quanto previsto dalle nuove norme nello statuto della S.r.l. si può optare tra uno dei seguenti schemi:
– nomina del sindaco unico o del collegio sindacale (con il compito del controllo di legalità) e di un revisore (con il compito del controllo contabile);
– nomina solamente del sindaco unico o del collegio sindacale (con il compito del controllo di legalità), e non del revisore (in tal caso, lo statuto deve attribuire all’organo sindacale il compito della revisione contabile);
– nomina solamente del revisore (con il compito del controllo contabile).