La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5289 del 26 febbraio 2020 ha affermato l’innovativo principio di diritto secondo cui la compensazione dell’IVA senza l’apposizione del visto di conformità non comporta l’applicazione della sanzione da omesso versamento prevista dall’art. 13 del DLgs. 471/97, costituendo una violazione meramente formale.
Si rileva tuttavia che, in base alla versione vigente dell’art. 13 co. 4 del DLgs. 471/97, la violazione è punibile nella misura del 30% dell’importo compensato.