La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9209 del 3 aprile 2019, ha confermato il proprio orientamento circa la determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro del conferimento di immobile in società, su cui gravino oneri e passività accesi dai conferenti per ottenere un loro personale finanziamento in epoca anteriore al conferimento dell’immobile in società.
La Cassazione, in particolare, ha affermato che, ai sensi dell’art. 50 del DPR 131/86, la base imponibile dell’operazione va determinata “al netto delle passività e degli oneri accollati alle società”, ossia deducendo dal valore dell’immobile solo le passività e gli oneri inerenti all’oggetto del trasferimento e non anche le passività e gli oneri che, pur gravanti sull’immobile, non sono assunti dalla società conferitaria per finalità connesse al perseguimento del proprio oggetto sociale.