Con la risposta interpello n. 388 del 20 settembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la dematerializzazione e la conservazione elettronica delle note spese e dei relativi documenti giustificativi potrà avvenire senza l’intervento di un pubblico Ufficiale che attesti la conformità all’originale delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico (art. 4 co. 2 del DM 17 giugno 2014) soltanto se gli stessi documenti possono considerarsi “originali non unici”, ossia laddove sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi.