Contabilità separata ai fini IVA: per operazioni immobiliari la separazione delle attività ai fini IVA è sempre ammessa

Contabilità separata ai fini IVA: per operazioni immobiliari la separazione delle attività ai fini IVA è sempre ammessa

L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 608 del 18 dicembre 2020, ha chiarito quali siano i “limiti” della separazione facoltativa delle attività ai fini IVA nell’ambito del settore immobiliare, ribadendo che la formulazione letterale dell’art. 36 co. 3 del DPR 633/72 presuppone un criterio di separazione basato non solo sul regime IVA (esenzione o imponibilità) applicato all’operazione, ma anche sulla categoria catastale del fabbricato (abitativo ovvero diverso dall’abitativo).
Quindi, all’interno dell’attività di cessione di fabbricati, è possibile separare le cessioni di fabbricati abitativi esenti da IVA dalle cessioni di altri fabbricati (cioè dei fabbricati strumentali), mentre nell’attività di locazione di fabbricati è possibile separare le locazioni di fabbricati abitativi esenti da quelle di altri fabbricati (cioè strumentali).
Non è possibile, invece separare le attività basata esclusivamente sul regime IVA (di esenzione o di imponibilità) applicato alle cessioni o locazioni dei beni immobili classificabili sotto il comune profilo catastale degli immobili strumentali. In assenza di separazione delle attività, dovrà, tra l’altro, essere applicato il pro rata di detrazione di cui all’art. 19-bis del DPR 633/72.