La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 11631 del 4 maggio 2023, ha stabilito che la registrazione contabile degli immobili destinati alla vendita dipende dalla loro destinazione economica. Gli immobili costruiti da imprese edilizie, se destinati alla vendita e non ancora ceduti, devono essere registrati come rimanenze di magazzino, indipendentemente dall’ultimazione. La definitività della liquidazione del corrispettivo determina se il provento va tra i ricavi o le rimanenze.