La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9912 del 27 maggio 2020 n. 9912, ha confermeto l’inesistenza oggettiva di operazioni effettuate nei confronti di una società operante nel settore edile, affermando che deve considerarsi irregolare la fattura che faccia riferimento “contenutisticamente vago e cronologicamente indefinito” a lavori di muratura eseguiti presso un cantiere, in quanto essa non consente di identificare l’oggetto della prestazione.
Ai sensi dell’art. 21 co. 2 del DPR 633/72, la fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve riportare, fra l’altro, l’indicazione della natura, della qualità e della quantità dei beni e dei servizi che formano oggetto dell’operazione.
Ne discende che il documento in parola, non permettendo l’esatta identificazione dell’operazione, non è idoneo a fondare la presunzione di veridicità di quanto rappresentato e a costituire titolo per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA e per la deduzione del relativo costo.