Costituzione del diritto di superficie: tassazione con principio di cassa anche per contratti con condizione sospensiva

Costituzione del diritto di superficie: tassazione con principio di cassa anche per contratti con condizione sospensiva

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 224 del 19 novembre 2024, ha chiarito che i corrispettivi derivanti dalla costituzione del diritto di superficie sono tassabili ai fini IRPEF nel periodo d’imposta di effettiva percezione, indipendentemente dalla data di stipula dell’atto, anche nel caso di contratti sottoposti a condizione sospensiva.

Nel caso esaminato, un contratto per la costituzione del diritto di superficie era stato stipulato nel 2023 ma la condizione sospensiva si è avverata solo nel 2024, anno in cui è stato incassato il corrispettivo, al netto di acconti già ricevuti. La legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023, art. 1, co. 92) ha incluso tra i redditi diversi anche quelli derivanti dalla costituzione di diritti reali di godimento (art. 67, co. 1, lett. h, del TUIR).

L’Agenzia ha confermato che, in base agli articoli 68 e 71 del TUIR, i redditi devono essere tassati nel periodo di percezione effettiva, con rilevanza solo per i corrispettivi incassati dal 2024 in avanti.