A seguito delle novità introdotto dal D.L. 34/20, “Decreto Rilancio”, l’Inps, con il messaggio n. 2183/20, ha fornito le prime indicazioni operative in relazione ai termini di presentazione della domanda di cassa integrazione e di assegno ordinario per emergenza COVID-19, che, si ricorda, il novellato art. 19, comma 2, del D.L. n. 18/2020 ha fissato “entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa”.
Lo stesso art. 19 del D.L. n. 18/2020, con il comma 2-ter, ha fissato al 31 maggio il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.
A tal riguardo, con il messaggio in oggetto, l’Inps ha chiarito che il nuovo e più ridotto termine del 31 maggio, per l’invio delle domande e la relativa applicazione della penalizzazione di cui al comma 2-bis del citato art. 19, prevista nel caso di invio oltre il predetto termine, riguardano esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di Cigo o Assegno ordinario con causale COVID-19 per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa collocati all’interno dell’arco temporale 23 febbraio – 30 aprile 2020.