L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 331 del 21 giugno 2022, ha precisato che non opera il divieto di compensazione di cui all’art. 31 co. 1 del DL 78/2010, in presenza di debiti tributari iscritti a ruolo superiori a € 1.500, ai fini della fruizione del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all’art. 28 del DL 34/2020. Questo perché il divieto di compensazione si riferisce esclusivamente ai crediti “relativi ad imposte erariali”, mentre ne “sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione «Erario» del modello F24”.