Credito d’imposta per spese di formazione 4.0 – Istituzione del codice tributo (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 6 del 17 gennaio 2019)

Credito d’imposta per spese di formazione 4.0 – Istituzione del codice tributo (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 6 del 17 gennaio 2019)

Con la risoluzione Agenzia delle Entrate n. 6 del 17 gennaio 2019, è stato istituito il codice tributo “6897” per l’utilizzo del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 (art. 1 co. 46-56 della L. 205/2017 e DM 4.5.2018, prorogato, con modifiche, dall’art. 1 co. 78-81 della L. 145/2018). Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui tali spese sono state sostenute. In sede di compilazione del modello F24: – il codice tributo “6897” è esposto nella “Sezione Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”); – il campo “anno di riferimento” è valorizzato con il periodo d’imposta di sostenimento della spesa (formato “AAAA”).