L’Inps con il messaggio n. 3131 del 21 agosto 2020 interviene, in attesa della pubblicazione di una circolare ad “hoc”, a fornire le prime indicazioni in merito alle nuove disposizioni in materia di richiesta di trattamenti di integrazione salariale introdotte dal D.L. n. 104/2020 c.d. “Decreto Agosto”.Il decreto-legge n. 104/2020, all’articolo 1 ridetermina il periodo dei trattamenti di integrazione salariale, ordinari e in deroga, e dell’assegno ordinario richiedibili, nel secondo semestre 2020: le aziende che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinari o in deroga) o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, incrementate di ulteriori nove settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo. La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive.