D.L. n. 104-2020 c.d. “Decreto Agosto” – Nuovi trattamenti di integrazione salariale e agevolazioni sul contratto a termine

D.L. n. 104-2020 c.d. “Decreto Agosto” – Nuovi trattamenti di integrazione salariale e agevolazioni sul contratto a termine

È stato pubblicato sulla G.U. n. 203 del 14 agosto, supplemento ordinario n. 30, il decreto legge 14 agosto 2020, n.104, recante, al capo I, disposizioni in materia di lavoro.Il decreto Agosto è entrato in vigore il 15 agosto.In materia di integrazione salariale, l’articolo 1 – Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno  ordinario e cassa integrazione in deroga – prevede che i datori di lavoro che, nel 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica Covid-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cigo, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga Covid per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane. Le complessive 18 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.Le ulteriori nove settimane di trattamenti sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro cui sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane; inoltre, è previsto che per tali ulteriori settimane debba essere versato un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019. L’articolo 8, comma 1, lettera a), apporta una serie di modifiche all’art. 93, comma 1, del d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 (Decreto Rilancio) sui contratti a termine.Nel confermare la possibilità di rinnovare o prorogare contratti a termine “senza causale” (in deroga all’articolo 21 del d. lgs n. 81/2015), ciò viene ora previsto per un periodo massimo di 12 mesi, ma sempre nel rispetto del principio della durata massima complessiva dei 24 mesi, e “per una sola volta”.Il rinnovo o la proroga “acausale” è possibile fino al 31 dicembre 2020 il che dovrebbe significare (tenuto conto del “chiarimento” intervenuto con una faq ministeriale avente ad oggetto l’analoga espressione utilizzata nella precedente formulazione dell’art. 93), che il contratto a termine, rinnovato o prorogato, dovrebbe cessare entro il 31 dicembre.L’abrogazione del comma 1 bis opera per il futuro e lascerebbe inalterata l’attuazione delle proroghe “automatiche” dei contratti a termine che fossero stati oggetto di sospensione (nei termini previsti dal comma 1 bis) e che fossero in essere fino al giorno 14 agosto 2020, ossia il giorno precedente l’entrata in vigore di tale norma abrogatrice.