D.L. n. 13/2022 (decreto anti frodi) – Applicazione CCNL edile per i lavori oggetto di bonus fiscali edilizi

D.L. n. 13/2022 (decreto anti frodi) – Applicazione CCNL edile per i lavori oggetto di bonus fiscali edilizi

Si segnala, l’importante disposizione introdotta all’art. 4 del D.L. n. 13/2022 c.d. Anti Frodi “Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro”, che sarà efficace decorsi 90 giorni dalla entrata in vigore del decreto (26 febbraio 2022) e si applicherà ai lavori edili avviati successivamente a tale data.
In tale articolo è stato, infatti, previsto che, per i lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, il riconoscimento dei benefici connessi ai diversi bonus edilizi, sarà consentito solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.