L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16 del 29 novembre 2021 ha fornito i primi chiarimenti sulle novità previste dal DL n. 157 dell’11 novembre 2021 (c.d. decreto “antifrode”).
In particolare, l’Agenzia ha precisato che per quanto riguarda il superbonus l’obbligo del visto di conformità:
- si applica solo per le spese sostenute dopo l’11 novembre 2021;
- non può in alcun modo riguardare le spese sostenute nel 2020 indicate nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2021 per tale anno di imposta;
- è escluso nel caso in cui il superbonus sia fruito nella dichiarazione dei redditi 730 o modello REDDITI, presentata direttamente o tramite sostituto di imposta.
Per le altre detrazioni per le quali si intenda optare per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo, il visto di conformità e l’attestazione di congruità delle spese:
- sono necessarie per le comunicazioni di opzione presentate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021;
- non sono richiesti per le spese sostenute (con stipula di accordi di cessione o emissione di fatture con annotazione dello sconto da parte del fornitore) prima del 12 novembre 2021.