Decreto Semplificazioni – Legittime le altezze e i requisiti igienico sanitari dei locali preesistenti negli interventi di recupero e riqualificazione edilizia

Decreto Semplificazioni – Legittime le altezze e i requisiti igienico sanitari dei locali preesistenti negli interventi di recupero e riqualificazione edilizia

Tra le previsioni del Decreto semplificazioni (che dovrà essere convertito in legge entro il 15 settembre), si segnala la disposizione per la quale “[…] i requisiti relativi all’altezza minima e i requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione […] non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B […]. Ai fini della presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.”Il riferimento alla legittimità delle dimensioni si collega ad un’altra disposizione del Decreto Semplificazioni, secondo la quale lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza.