L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 456/2019, risponde a un quesito sollevato da una società in materia di detassazione dei premi di risultato, arrivando alla conclusione che l’imposta sostitutiva (di cui all’art. 1 co. 182 e seguenti della L. 208/2015) può essere applicata dal datore di lavoro qualora la maturazione del premio e la sua erogazione avvengano successivamente alla stipula del contratto collettivo aziendale o territoriale che preveda criteri di misurazione e verifica degli incrementi rispetto a un periodo congruo definito dall’accordo stesso.