L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 126 dell’8 maggio 2020, in merito alla cessione dei crediti per gli interventi combinati di consolidamento antisismico e riqualificazione energetica ha chiarito che:
– il primo cessionario può cedere il credito, anche parzialmente ed in tempi diversi, anche dopo aver utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse);
– possono essere cedute le rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione (ad esempio, nel 2020 possono essere cedute anche le rate compensabili negli anni 2021 e successivi).
Il secondo cessionario (o i cessionari se le cessioni sono a favore di soggetti diversi) utilizzerà in compensazione i crediti ricevuti secondo l’originaria dislocazione temporale delle rate maturate in capo al cedente.