Con la risposta interpello n. 309 del 24 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso in cui si voglia cedere al fornitore la detrazione fiscale spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1 co. 344-349 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013:- nella fattura relativa ai suddetti lavori, la base imponibile IVA deve comprendere l’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente, comprensivo dell’importo della detrazione ceduta al fornitore/cedente (l’importo dell’agevolazione ceduta, quindi, non può essere dedotto dalla base imponibile IVA);- il contribuente/persona fisica può pagare con bonifico il corrispettivo indicato in fattura ridotto dell’importo del credito ceduto.