Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali: il condomino che paga da solo può detrarre tutte le spese (risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 213 del 27 giugno 2019)

Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali: il condomino che paga da solo può detrarre tutte le spese (risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 213 del 27 giugno 2019)

La detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1 co. 344-347 della L. 296/2006 spetta anche se i lavori sono eseguiti sulle parti comuni di edifici condominiali.

In alternativa al criterio millesimale di ripartizione delle spese, l’unanimità dei condòmini può deliberare che l’esecuzione dei lavori con il sostenimento delle relative spese venga eseguita soltanto da un proprietario (o soltanto da alcuni).

In questo caso, il soggetto che ha sostenuto interamente le spese può fruire della detrazione (del 50% o del 65% a seconda del tipo di intervento) sull’intero ammontare, entro il limite massimo di detrazione stabilito dall’art. 1 co. 344-347 della L. 296/2006 a seconda del tipo di lavori.

In presenza di un’apposita convenzione stipulata in forma scritta tra tutti i proprietari che attribuisca ad un condòmino la possibilità di sostenere interamente le spese sulle parti comuni, inoltre, la detrazione spettante può essere ceduta interamente a condizione che l’amministratore del condominio abbia eseguito tutti gli adempimenti a tal fine necessari.