La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20786 del 30 settembre 2020, ha confermato i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 43 del 18 novembre 2016, decretando che la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR spetta anche se nella causale del bonifico non sono stati indicati gli estremi della norma che consente di beneficiare dell’agevolazione e quindi anche se le banche o le Poste italiane S.p.A. non hanno potuto operare la ritenuta d’acconto di cui all’art. 25 del DL 78/2010.
È necessario, tuttavia, che il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa che ha eseguito gli interventi con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa (in tal senso anche le circ. Agenzia delle Entrate nn. 19/2020 e 7/2017).