L’Agenzia delle Entrate con la risposta interpello n. 174 del 10 giugno 2020 ha precisato che, nel caso in cui gli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica siano stati pagati dal dal venditore dell’immobile (persona fisica), dopo il rogito, la detrazione fiscale non spetta in quanto successivamente alla compravendita il venditore non risulta più proprietario e, di conseguenza, non rientra più tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione (ciò a prescindere dal fatto che i lavori siano iniziati e terminati prima del rogito notarile).