Detrazione per l’acquisto di unità immobiliari ristrutturate – (Novità del DL 34/2019 c.d. DL “crescita”)

Detrazione per l’acquisto di unità immobiliari ristrutturate – (Novità del DL 34/2019 c.d. DL “crescita”)

Il DL n. 34 del 30 aprile 2019 (c.d. “decreto crescita”), pubblicato sulla G.U. n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1° maggio 2019, estende anche ai Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3 la detrazione riconosciuta per gli acquisti di unità immobiliari facenti parte di edifici demoliti e riscostruiti, anche con variazione volumetrica e con miglioramento di 1 o 2 classi sismiche, cedute dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che hanno eseguito l’intervento.

La detrazione è riconosciuta all’acquirente nella misura pari al 75%, o all’85% (a seconda della riduzione del rischio sismico rispettivamente pari a 1 o 2 classi), del prezzo d’acquisto sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, e va ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

L’agevolazione è concessa sino al 31 dicembre 2021 ed è possibile, per l’acquirente, cedere la detrazione sotto forma di credito d’imposta.

L’estensione dell’agevolazione in commento anche alle zone con pericolosità sismica 2 e 3 recepisce pienamente la proposta ANCE, volta a favorire interventi di rigenerazione urbana, attraverso incentivi all’acquisto di unità immobiliari antisismiche, facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti anche con variazione volumetrica rispetto al preesistente.

Tuttavia, l’attuale termine del 31 dicembre 2021 rischia di compromettere l’efficacia dell’incentivo, tenuto conto che la complessità degli interventi di rigenerazione urbana (acquisto del vecchio, progettazione, richiesta e rilascio del titolo edilizio abilitativo, realizzazione dell’intervento e successiva vendita del fabbricato ricostruito), richiedono tempi ben più dilatati.