Nel corso di Telefisco del 27 gennaio 2022, l’Agenzia ha precisato che:
- Per il bonus facciate, nel caso si opti per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per lo sconto sul corrispettivo, il visto di conformità e l’attestazione di congruità delle spese sono sempre necessari;
- ai fini del superbonus 110%, per verificare la possibilità di fruire dell’agevolazione fino al 31 dicembre 2022 per gli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari o sulle abitazioni funzionalmente autonome con ingresso indipendente, la verifica del requisito del superamento del 30% di completamento dei lavori va effettuata avendo riguardo all’intero intervento;
- per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. e) del TUIR, che rientrano tra quelli “trainati” per i quali si può beneficiare del superbonus, il limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per ogni all’unità abitativa comprensiva delle sue pertinenze, è unico in riferimento sia agli interventi di recupero edilizio che di messa in sicurezza sismica.