Il principio secondo cui l’acquisizione di un bene, realizzata tramite la conclusione di un contratto di leasing che ne preveda il trasferimento della proprietà alla scadenza, è equiparabile all’acquisto di un bene ammortizzabile ai fini dell’accesso al rimborso dell’eccedenza detraibile dell’IVA (ex art. 30 co. 3 lett. c) del DPR 633/72), ha trovato ulteriore conferma nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 12457 del 10 maggio 2019.
I giudici di legittimità si erano già espressi in tal senso con la precedente ordinanza n. 22959 del 26 settembre 2018 e con la sentenza n. 20951 del 16 ottobre 2015.
Rispetto alle pronunce precedenti, è, però, presente un elemento di novità, consistente nel fatto che il rimborso dell’imposta spetterebbe anche nell’ipotesi in cui l’acquisizione del bene sia ottenuta grazie alla cessione di un contratto di leasing precedentemente concluso dal concedente con un altro utilizzatore; anche in questo caso, infatti, l’operazione consentirebbe di far sorgere in capo al conduttore il diritto all’utilizzazione del bene.