L’ordinanza della Corte di Cassazione n.2385 del 29 gennaio 2019 ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea il giudizio di conformità della normativa nazionale in materia di distacco del personale con la disciplina comunitaria sull’IVA. La norma di riferimento (art. 8 co. 35 della L. n. 67 del 11 marzo 1988) considera, infatti, esclusi da IVA i meri riaddebiti del costo del personale distaccato, senza che vi sia alcun margine spettante all’impresa distaccante. La Corte di Cassazione ha, quindi, demandato ai giudici comunitari se ciò sia conforme al dettato comunitario, ed in particolare se ciò possa confliggere con la natura di prestazione di servizio della messa a disposizione del personale a favore della società distaccataria. Viene, altresì, richiamata l’esigenza di verificare se la norma in questione sia coerente, sempre alla luce della legislazione comunitaria, con la normativa nazionale in materia di somministrazione di manodopera (art. 26-bis della L. n. 196 del 24 giugno 1997), la quale prevede l’imponibilità per il solo margine di intermediazione dell’agenzia di somministrazione, ferma restando l’esclusione da IVA per la quota parte corrispondente al costo del personale somministrato.