Distacco di personale:trattamento IVA

Distacco di personale:trattamento IVA

La circolare Assonime n. 8 del 19 maggio 2020, commentando la sentenza della Corte di Giustizia UE 11 marzo 2020 causa C-94/19, riferita al trattamento IVA del distacco di personale, ha avuto modo di chiarire che:
– il distacco al solo costo, senza mark-up, non dovrebbe integrare il presupposto oggettivo IVA (art. 3 co. 3 del DPR 633/72), poichè esso non si qualifica come vera e propria remunerazione e, dunque, come corrispettivo per la prestazione resa;
– l’efficacia della sentenza in analisi è da considerarsi “ex nunc”, al fine di tutelare il legittimo affidamento del contribuente che si sia conformato alla norma interna (art. 8 co. 35 della L. 67/88) e alla giurisprudenza prevalente.