Al fine di tenere conto delle difficoltà che i contribuenti potrebbero trovarsi ad affrontare a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, l’art. 24 del DL 23/2020 (decreto “liquidità”) ha sospeso, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, tutti i termini previsti dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, in materia di agevolazione prima casa e dall’art. 7 della L. 448/98 in materia di credito di imposta per il riacquisto della prima casa.
La sospensione, in concreto, riguarda:
– il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato;
– il termine di 1 anno (decorrente dall’acquisto agevolato) per l’alienazione della ex prima casa, nel caso in cui, al momento dell’acquisto, il contribuente fosse ancora titolare di diritti reali su una abitazione già acquistata con il beneficio;
– il termine di 1 anno per l’acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, per evitare la decadenza dal beneficio goduto in relazione ad un immobile, alienato prima di 5 anni;
– il termine di 1 anno per il riacquisto di una nuova abitazione con l’agevolazione prima casa, al fine del godimento del credito di imposta.