DL 34/2020 c.d. “DL Rilancio”: Ambito soggettivo di applicazione

DL 34/2020 c.d. “DL Rilancio”: Ambito soggettivo di applicazione

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 15 del 13 giugno 2020, ha fornito i primi chiarimenti sul contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del DL 34/2020.
In particolare in merito ai soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione l’Amministrazione finanziaria ha precisato che:
– possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e titolari di reddito agrario, “titolari di partita IVA” (salve le specifiche esclusioni), anche se in regime forfetario;
– sono agevolate anche le società tra professionisti, indipendente dal fatto che i soci si trovino o meno nelle ipotesi di esclusione;
– non rientrano tra i soggetti beneficiari gli enti e le persone fisiche che svolgono attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi ex art. 67 del TUIR;
– le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo e che sono anche lavoratori dipendenti possono comunque fruire del contributo a fondo perduto in relazione alle predette attività, ove ammesse al contributo; 
– nell’ipotesi in cui i soci di una società assumano anche il ruolo di dipendenti della medesima, quest’ultima avrà la facoltà di fruire del contributo a fondo perduto.