L’art. 122 del DL 34/2020 prevede la possibilità di effettuare la cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19.
Dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del DL Rilancio) e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta sotto elencati possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Tali disposizioni si applicano alle seguenti misure:
– credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’art. 65 del DL 18/2020 convertito;
– credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art. 28 del DL 34/2020;
– credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 del DL 34/2020;
– credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’art. 125 del DL 34/2020.
Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate definirà le modalità di attuazione di tale opzione.