Il Consiglio dei Ministri con il DL approvato lo scorso 6 aprile, ha previsto che i DURF (Documento di regolarità fiscale) di cui all’art. 17- bis co. 5 del DLgs. 241/97 rilasciati alle imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici entro il 29 febbraio 2020 conserveranno la loro validità fino al 30 giugno 2020.
Coloro i quali non abbiano richiesto tempestivamente il certificato, dunque, rimangono sottoposti agli obblighi di versamento delle ritenute, posto che non è stata introdotta alcuna sospensione degli adempimenti previsti dall’art. 17-bis del DLgs 241/97, così come confermato anche circ. Agenzia delle Entrate n. 8 del 3 aprile 2020.