Tra le nuove norme previste dal c.d. DL “liquidità” ve n’è una che concerne la sospensione, dal 23 febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2020, di tutti i termini previsti dalla norma in tema di agevolazioni prima casa.
Per “sospensione” s’intende che il termine non decorre durante il periodo di sospensione, ma i periodi trascorsi prima della sospensione verranno sommati a quelli decorsi successivamente al termine della sospensione medesima.
Sono, quindi “congelati” fino al 31 dicembre 2020 i termini seguenti:
– il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza;
– il termine di un anno per l’alienazione della ex prima casa dal momento del nuovo acquisto;
– il termine di un anno per l’acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, decorrente dal momento dell’alienazione infraquinquennale dell’abitazione agevolata;
– il termine di un anno per il riacquisto della prima casa ai fini del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.