L’art. 23 del DL 23/2020 ha esteso fino al 30 giugno 2020 la durata dei certificati (c.d. DURF) previsti dall’art. 17-bis co. 5 del DLgs. 241/97 emessi entro il 29 febbraio 2020.
Considerato che i vari provvedimenti emanati per affrontare l’emergenza epidemiologica hanno sospeso i termini per il versamento delle ritenute di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 per alcune imprese in possesso di specifici requisiti. Se l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice ha ottenuto il DURF e beneficia della sospensione dei termini di versamento, non dovrà fare alcuna comunicazione al committente, poiché questi non è tenuto ad adempiere agli obblighi introdotti con l’art. 17-bis del DLgs. 241/97.
Il committente che non abbia ricevuto il DURF dovrà accertarsi se l’impresa appaltatrice beneficia della sospensione dei versamenti e, in caso affermativo, durante tale periodo, non sarà tenuto ad adempiere agli obblighi di verifica previsti a suo carico. L’impresa appaltatrice che beneficia della sospensione avrà diritto a percepire dal committente i corrispettivi maturati. L’attività di controllo del committente riprenderà al termine del periodo di sospensione.
Viceversa, se l’impresa appaltatrice non beneficia della sospensione dei versamenti, il committente continuerà a dover adempiere agli obblighi previsti a suo carico.