L’art. 37 del DL 76/2020 (DL “Semplificazioni”) ha previsto l’obbligo per imprese e professionisti, che ancora non vi abbiano provveduto, di comunicare al Registro delle imprese e agli Ordini il proprio “domicilio digitale” entro il 1° ottobre 2020.
Il domicilio digitale è in un indirizzo di posta elettronica certificata, come definito dall’art. 1 co. 1 lett. n-ter) del DLgs. 82/2005.
In caso di mancata indicazione, le imprese incorreranno nella sanzione ex art. 2630 c.c. raddoppiata (o ex art. 2194 c.c. triplicata, se imprese individuali).