Domicilio digitale: regime sanzionatorio in caso di mancata comunicazione al Registro delle imprese

Domicilio digitale: regime sanzionatorio in caso di mancata comunicazione al Registro delle imprese

Si ricorda che le imprese costituite in forma societaria diverse da quelle di nuova costituzione e le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non vi hanno già provveduto devono comunicare il proprio domicilio digitale al Registro Imprese entro il 1° ottobre 2020.
In caso di mancata ottemperanza, oltre all’assegnazione d’ufficio un nuovo domicilio digitale, è prevista una sanzione pari al doppio di quella prevista dall’art. 2603 c.c. (da 103 euro a 1.032 euro) per le società e, per le imprese individuali, previa diffida ad adempiere entro 30 giorni, il triplo della sanzione di cui all’art. 2194 c.c. (da 10 a 516 euro).
Il domicilio digitale è in un indirizzo di posta elettronica certificata, come definito dall’art. 1 co. 1 lett. n-ter) del DLgs. 82/2005.
Il domicilio assegnato d’ufficio sarà reso disponibile dal gestore del sistema informativo delle Camere di Commercio e attestato presso il Cassetto digitale dell’imprenditore, al fine di ricevere comunicazioni e notifiche.