DURF: Nel requisito del 10% entrano anche le ritenute sugli interessi attivi e le imposte estere

DURF: Nel requisito del 10% entrano anche le ritenute sugli interessi attivi e le imposte estere

Con la risposta a interpello n. 174/2026 l’Agenzia delle Entrate amplia il perimetro dei versamenti rilevanti ai fini del requisito del 10% dei ricavi previsto per il rilascio del DURF, la certificazione che esonera l’appaltatore dagli obblighi su ritenute e compensazioni negli appalti labour intensive. Vi rientrano le ritenute d’acconto operate dalle banche sugli interessi attivi di conti e depositi, in quanto prelievo economicamente imputabile all’impresa benché versato dal sostituto d’imposta, e le imposte pagate all’estero, fino a concorrenza del credito riconosciuto ai sensi dell’art. 165 del TUIR: pur non transitando nel conto fiscale italiano, il loro scomputo dall’IRES costituisce nella sostanza una modalità di versamento dell’imposta. L’Agenzia richiama inoltre un profilo di rilievo operativo: l’impresa che ritenga non corretto il certificato ricevuto può rivolgersi all’Ufficio che lo ha emesso, segnalando i dati non considerati e chiedendone il riesame, utilizzando il medesimo modello — reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate — già impiegato per la richiesta di rilascio. Un DURF negativo non è quindi un esito definitivo: per le imprese con commesse internazionali o con significativa liquidità bancaria, la segnalazione dei versamenti pretermessi può risultare determinante per il superamento della soglia.