L’Agenzia delle Entrate, con la risposta interpello n. 549 del 13 novembre 2020, ha ribadito che la detrazione spettante per gli interventi combinati di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (c.d. “bonus combinato sisma-eco”) di cui al co. 2-quater.1 all’art. 14 del DL 63/2013, effettuati sulle parti comuni, spetta anche ai soggetti IRES e per tutti gli immobili dagli stessi posseduti o detenuti, siano essi “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.
Affinché vi siano delle “parti comuni”, inoltre, non è necessario che sia civilisticamente configurabile un condominio, cioè che vi siano più unità immobiliari possedute da soggetti diversi, ma è sufficiente che vi siano più unità immobiliari distintamente accatastate e funzionalmente autonome, anche se possedute dallo stesso soggetto.