L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 34 del 25 giugno 2020 ha preso atto degli orientamenti espressi a più riprese dalla Corte di Cassazione (sentenze n. 29162-29164 del 12 novembre 2019 e n. 19815 e 19816 del 23 luglio 2019), stabilendo che le detrazioni IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica e per quelli antisismici spettano ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione.
Le agevolazioni, quindi, competono sia per gli immobili “strumentali”, sia per i “beni merce” e sia per quelli “patrimoniali” delle imprese.
Sono superati i chiarimenti forniti nei precedenti documenti di prassi e gli Uffici ne dovranno tenere conto nella gestione del contenzioso pendente in materia.