Per poter beneficiare delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica (compresi quelli che danno diritto al superbonus del 110%) è necessario che l’immobile oggetto degli interventi risulti dotato di un impianto di riscaldamento, che, nel caso di edifici collabenti, può anche essere non funzionante.
Con le risposte dell’ENEA di ottobre 2020, condivise con Agenzia delle Entrate e Ministero dello Sviluppo Economico, è stato chiarito che, se l’edificio ha come impianto di riscaldamento stufe, caminetti o apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante, può considerarsi dotato di impianto di riscaldamento, ai fini della possibilità di fruire dell’ecobonus e del superbonus per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su di esso, ogni qual volta questi impianti sono fissi, a prescindere dalla loro potenza.