La C.T. Reg. Toscana, con la sentenza n. 790/5/20 del 3 novembre 2020, ha stabilito che per gli interventi di riqualificazione energetica, la detrazione IRPEF/IRES è riconosciuta anche se non è stata trasmessa la comunicazione all’ENEA.
Ai fini dell’agevolazione rileverebbe esclusivamente l’effettività del costo sostenuto per l’esecuzione dell’intervento e sarebbe ininfluente, secondo i giudici, l’omesso adempimento dell’obbligo di invio della scheda lavori.