La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29162 del 12 novembre 2019, ha confermato il proprio orientamento, secondo cui le detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, ai sensi dell’art. 1 co. 344-349 della L. 296/2006, spettano anche per i titolari di redditi d’impresa (incluse le società) che hanno sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi.