L’ordinanza n. 34151 del 21 novembre 2022 della Corte di Cassazione ha confermando le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, stabilendo che per poter beneficiare della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “ecobonus”), è necessario inviare l’apposita comunicazione all’ENEA entro il termine di 90 giorni dall’ultimazione dei lavori.
L’eventuale omissione può essere sanata con l’istituto della remissione in bonis entro la “prima dichiarazione utile”. Nel caso l’adempimento non sia eseguito, la detrazione fiscale non compete.