Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018, le detrazioni IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possono essere cedute sia nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, sia nel caso di interventi eseguiti sulle unità immobiliari (co. 2-ter e 2-sexies dell’art. 14 del DL 63/2013).
Al riguardo nella risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 425 del 1° ottobre 2020 ha precisato che, ove gli interventi siano stati eseguiti da fornitori diversi, è possibile cedere soltanto a uno di essi l’intero ammontare delle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica.