L’Agenzia delle Entrate con la risposta interpello n. 468 del 4 novembre 2019, ha precisato che:- non sono fiscalmente rilevanti i contributi erogati da una Cassa di previdenza e assistenza in favore dei propri iscritti (in attività o in pensione) per i danni causati da calamità e/o catastrofi naturali agli immobili, nell’ipotesi in cui l’immobile sia utilizzato promiscuamente per lo svolgimento dell’attività professionale e per finalità abitative;- gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR (compresi quelli antisismici della lett. i) realizzati su immobili ad uso promiscuo beneficiano della detrazione ridotta al 50%;- per gli interventi antisismici di cui all’art. 16 del DL 63/2013 (c.d. “Sismabonus”) e gli interventi volti alla riqualificazione energetica di cui ai co. 344-349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e art. 14 del DL 63/2013 sull’immobile a uso promiscuo, la detrazione compete per intero (senza riduzioni).