L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 419 del 29 settembre 20209, sembra affermare un principio generale secondo cui:
– la pertinenza non deve essere conteggiata come unità immobiliare al fine di determinare l’esistenza del condominio. Se l’edificio è costituito esclusivamente da un’unità abitativa e dalle relative pertinenze, quindi, non sono ravvisabili elementi dell’edificio qualificabili come “parti comuni” e, pertanto, non è possibile considerare un autonomo limite di spesa per ciascuna unità;
– se il risultato degli interventi edilizi su edifici composti da più unità immobiliari è quello di trasformarli in un edificio unifamiliare, non è possibile ragionare in termini di “parti comuni” dell’edificio e, conseguentemente, moltiplicare i tetti di spesa “unitari” per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio ante intervento.