L’Agenzia delle Entrate, nella risposta 292 del 23 maggio 2022, ha chiarito che la detrazione del 75%, che si ripartisce in cinque quote annuali di pari importo, “si aggiunge” alla detrazione IRPEF del 50% prevista dall’art. 16-bis comma 1 lett. e) del TUIR e al superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020. Ne consegue che quando le spese sono sostenute al di fuori dell’esercizio di impresa, trovando in questo caso applicazione il principio di cassa, è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 50% di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. e) del TUIR con riguardo alle spese sostenute nel 2021 e della detrazione IRPEF del 75% per le spese sostenute nel 2022 anche se riguardano il medesimo intervento e indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.