Emergenza climatica, disposizioni in materia di CIGO per eventi meteo per l’edilizia: accolta la richiesta Ance

Emergenza climatica, disposizioni in materia di CIGO per eventi meteo per l’edilizia: accolta la richiesta Ance

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 163/2024, è stata pubblicata la legge n. 101/2024, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 63/2024, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, in vigore dal 14 luglio 2024.
Con una disposizione introdotta dalla citata legge trova accoglimento la richiesta dell’Ance, come già fatto lo scorso anno, affinché, le imprese edili (e lapideo), al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, con ricorso alla CIGO, potranno non computare tali periodi nel calcolo dei limiti di durata massima della CIGO stessa (52 settimane in un biennio mobile).