Con il messaggio n. 2489/20, l’Inps ha fornito le prime indicazioni operative a seguito delle novità introdotte dal decreto-legge n. 34/20 e dal decreto-legge n. 52/20, in materia di trattamento di integrazione salariale.A tal riguardo, nelle more della pubblicazione di ulteriori e specifiche circolari, l’Inps informa che le aziende che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, possono richiedere la concessione della CIGO o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane, nel medesimo arco temporale, solo laddove interamente fruite le suddette nove settimane.Il D.L. n. 52/20 riconosce, inoltre, alle aziende che abbiano fruito dei suddetti trattamenti per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), la possibilità di richiedere ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.La durata massima non potrà, in ogni caso, superare, cumulativamente, le diciotto settimane complessive.Inoltre dal combinato disposto dal DL. n. 34/20 e dal DL n. 52/20, le istanze devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.Infine, secondo il nuovo art. 22-quater del D.L. n. 18/2020 introdotto dal D.L. 34/2020, la nuova disciplina del pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell’Istituto, stabilisce che l’Inps, nel caso di richiesta di pagamento diretto, autorizzi le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.