Nei casi in cui necessario applicare il reverse charge, e il cedente/prestatore, per errore, emetta fattura con IVA:
– se l’imposta è stata comunque assolta, opera una sanzione fissa, a carico del cessionario/committente, da 250,00 euro a 10.000,00 euro;
– se ci sono contesti di frode, si applicano le consuete sanzioni consistenti nell’indebita detrazione e nella dichiarazione infedele, unitamente al disconoscimento della detrazione (art. 6 co. 9-bis.1 del DLgs. 471/97).
Nella risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 145 del 20 maggio 2019 si sostiene che:
– nel primo caso, è possibile fruire della definizione delle violazioni formali (pagando solo 200,00 euro ai sensi dell’art. 9 del DL 119/2018, senza necessità di rimuovere la violazione);
– nel secondo caso, si può fruire della definizione dei verbali ai sensi dell’art. 1 del DL 119/2018.zione dei verbali ai sensi dell’art. 1 del DL 119/2018.