Con riguardo all’emissione di note di variazione IVA in diminuzione a fronte dell’errata fatturazione di operazioni alle quali è stato applicato il meccanismo dello split payment (art. 17-ter del DPR 633/72), l’Agenzia delle Entrate nella risposta interpello n. 263 del 18 luglio 2019 ha ribadito quanto già indicato con la circolare 15/E del 13 aprile 2015, ovvero:- che il fornitore non può portare in detrazione l’IVA corrispondente alla variazione, ma deve limitarsi a procedere solo ad apposita annotazione in rettifica nel registro delle fatture (art. 23 del DPR 633/72) non determinandosi alcun effetto nella relativa liquidazione periodica;- che la Pubblica Amministrazione cessionaria o committente può recuperare l’imposta versata in eccesso con il predetto meccanismo attraverso modalità diverse, a seconda che l’acquisto sia stato effettuato nell’ambito commerciale oppure nella sfera istituzionale non commerciale.